1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.